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Testo Unico Imposte sui Redditi (legge n° 917/86)

CAPO IV REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- Art. 46 Redditi di lavoro dipendente

  1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
  2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Art. 47 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; d) le remunerazioni dei sacerdoti di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 30 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all' articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le indennità di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all' articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 41.
  2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
  3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 l' assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall' articolo 13.

Art. 48 Determinazione del reddito di lavoro dipendente

  1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
  2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell' articolo 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta; c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell' articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi; e) l' utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell' articolo 65; f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonché i sussidi occasionali; g) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell' articolo 47.
  3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
  4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all' estero, al netto delle spese di viaggio, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell' ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
  5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all' estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all' estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.
  6. Le indennità indicate alla lettera g) del comma 1 dell' articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
  7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell' ammontare percepito nel periodo di imposta.

Art. 49 Redditi di lavoro autonomo

  1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall' esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l' esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 5.
  2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell' oggetto dell' arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell' autore o inventore, di opere dell' ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell' esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 41 quando l' apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) l' indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.
  3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Art. 50 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

  1. Il reddito derivante dall' esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l' ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell' esercizio dell' arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
  2. Per i beni strumentali per l' esercizio dell' arte o professione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall' applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto.
  3. Le spese relative all' acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all' esercizio dell' arte o professione e all' uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all' impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all' esercizio dell' arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
  4. Non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici, ne' spese relative all' impiego di tali beni.
  5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell' ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
  6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell' articolo 16 maturate nel periodo di imposta.
  7. Se l' ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell' ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell' ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell' 80 per cento dell' ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione.
  8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 49 e' costituito dall' ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall' ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c) d), ed e) costituiscono reddito per l' intero ammontare percepito nel periodo di imposta

Art. 51 Redditi di impresa

  1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall' esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell' articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell' articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
  2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall' esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile, tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
  3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

Art. 52 Determinazione del reddito di impresa

  1. Il reddito d' impresa, salvo quanto disposto negli articolo 79 e 80, e' determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, relativo all' esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all' applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente capo.
  2. Se dall' applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell' articolo 8.

Art. 136 Entrata in vigore

  1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.